Prevede una detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di immobili.
Consiste in una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta per la messa in sicurezza dagli eventi sismici di abitazioni o edifici produttivi.
Riguarda la detrazione del 50% sull'IRPEF per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria.
Dedicato agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
> condomìni
> persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
> persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
> Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
> cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
> Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
> interventi di isolamento termico sugli involucri
> sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
> sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
> interventi antisismici.
Oltre a quelli già menzionati, vi sono ulteriori interventi che, se eseguiti congiuntamente ai primi, permettono di godere delle stesse agevolazioni, tra questi rientrano:
> interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
> installazione di pannelli solari
> sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
> acquisto e posa in opera di schermature solari
> acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
> acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto
> interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
> interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti
> interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore
> acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
> acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione
> acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La misura del beneficio e’ pari al 110 per le spese sostenute fino al 31.12.2023, per poi scendere al 70 per quelle sostenute nel 2024 e al 65 nel 2025.
La cessione può essere disposta in favore:
> dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
> di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
> di istituti di credito e intermediari finanziari.
Il Sismabonus è una agevolazione prevista per la realizzazione di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013). Si tratta di una detrazione Irpef o Ires che viene riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per mettere in sicurezza le proprie abitazioni e gli edifici produttivi, quindi lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
il proprietario o il nudo proprietario
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
l’inquilino o il comodatario
i soci di cooperative divise e indivise
i soci delle società semplici
gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2022, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.